STATUTO DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI GRUPPI DONATORI DI SANGUE FRATRES
DELLE MISERICORDIE D’ITALIA APPROVATO
ALL’ASSEMBLEA DI AGEROLA
IN DATA 1 OTTOBRE 2000
TITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1 – ORIGINE
1. La Consociazione nazionale dei
gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d’Italia trae la
propria origine dalla Confederazione nazionale delle Misericordie
d’Italia ed è stata fondata in Lucca il 19-20 giugno 1971.
2. La Consociazione è stata eretta in
ente morale con decreto del Ministero della Salute dell’11 ottobre 1994.
ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE
1. La Consociazione è composta dai
gruppi "Fratres" donatori di sangue, di organi e di sangue midollare
costituiti ai sensi del Titolo II del Codice Civile.
2. Possono entrare a far parte della
Consociazione, previo accoglimento della domanda di ammissione, i gruppi
di nuova costituzione purché adottino lo statuto tipo elaborato dalla
Consociazione stessa.
3. Il regolamento di esecuzione dello
statuto stabilisce le modalità di presentazione della domanda di
ammissione alla Consociazione e la documentazione da allegare.
4. La Consociazione non risponde delle
eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a
crearsi nei confronti di terzi da parte degli associati.
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE, DURATA E
SEDE
1. La Consociazione costituisce
raggruppamento del volontariato avente per scopo la mobilitazione dei
cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e
responsabile del sangue, degli organi e del sangue midollare; è fondata
sui principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla carità
cristiana.
2. La Consociazione ha durata
illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica ed ha strutture ed
organizzazione democratiche.
3. Le cariche associative sono
elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli
associati alla Consociazione.
4. La Consociazione può avvalersi di
prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di
attività qualificate e specializzate.
5. E’ vietata la distribuzione, anche
in modo indiretto, degli avanzi di amministrazione o comunque
denominati, sussistendo altresì l’obbligo di destinare gli stessi alla
realizzazione degli scopi istituzionali.
6. La Consociazione ha sede nel comune
di Firenze in viale Giacomo Matteotti n° 60.
ARTICOLO 4 – NATURA GIURIDICA
1. La Consociazione è costituita ai
sensi degli articoli 18 e 38, ultimo comma, della Costituzione e
dell’articolo 12 del Codice Civile.
ARTICOLO 5 – STEMMA
1. Lo stemma della Consociazione è
costituito da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso
su fondo bianco.
2. L’adozione dello stemma di cui al
precedente comma è obbligatoria per i gruppi di nuova costituzione, i
quali potranno aggiungervi soltanto la loro denominazione.
3. Lo stemma e la denominazione dei
gruppi aderenti alla data di entrata in vigore del presente statuto
possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della
Consociazione.
4. Lo stemma e la denominazione
"Fratres", registrati e tutelati a norma di legge, sono adottati previa
formale autorizzazione della Consociazione ed il loro deposito è di
competenza della Consociazione.
ARTICOLO 6 – FINALITA’
1. Costituisce scopo primario della
Consociazione la diffusione di una adeguata coscienza alla donazione del
sangue, nonché la promozione di iniziative funzionali a propagandare
l’alto valore sociale della donazione degli organi e del sangue
midollare.
2. Per il raggiungimento degli scopi
di cui al precedente comma, la Consociazione:
a) persegue la promozione integrale
dell’uomo, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;
b) promuove lo sviluppo di una cultura
della donazione del sangue e dei suoi componenti nonché della cultura
della solidarietà sociale e della fraternità, che ne costituisce il
necessario fondamento;
c) sostiene la donazione volontaria,
gratuita, anonima, responsabile e periodica;
d) opera per la tutela della salute
dei donatori e dei riceventi;
e) concorre, nell’ambito della legge
che disciplina le attività trasfusionali, al raggiungimento
dell’autosufficienza in campo nazionale per il soddisfacimento del
bisogno di sangue intero, di emocomponenti e di emoderivati;
f) favorisce, con idonee iniziative,
l’incremento della presenza dei gruppi su tutto il territorio nazionale;
g) sviluppa un’azione permanente a
tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e
studentesco, per la diffusione dell’educazione sanitaria e per la
formazione della cultura del dono con riferimento alla ispirazione ed
alla logica del Vangelo;
h) tiene opportuni collegamenti con le
altre associazioni di donatori, al fine di coordinare tutte le
iniziative di raccolta del sangue, di migliorare le attività delle
strutture trasfusionali pubbliche e di proporre nuove e più moderne
disposizioni di legge in materia;
i) segue il progresso e
l’aggiornamento scientifico nel campo trasfusionale, contribuendo ad uno
sviluppo più intenso della ricerca e della utilizzazione del sangue e
dei suoi derivati e favorendo il buon uso del sangue;
j) diffonde anche la donazione degli
organi e del sangue midollare, affinché ciascuno si senta concretamente
disponibile verso i propri fratelli.
ART. 7 – RAPPORTI CON L’AUTORITA’
ECCLESIASTICA
1. In relazione al carattere cristiano
inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli associati,
la Consociazione – anche attraverso il suo assistente spirituale -
mantiene rapporti sostanziali e di riferimento con l’autorità
ecclesiastica.
ART. 8 – PATRIMONIO
1. I mezzi finanziari della
Consociazione sono costituiti dalle quote associative dei gruppi nella
misura determinata annualmente dall’assemblea; dai contributi di enti,
associazioni, istituzioni, sodalizi e benefattori; da lasciti e
donazioni; dai proventi derivanti da manifestazioni e attività
organizzate dalla Consociazione.
ART. 9 – RISORSE ECONOMICHE
1. Le entrate della Consociazione, che
sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli associati, sono
costituite da:
a) contributi e rimborsi previsti da
disposizioni statali e/o regionali, nonché entrate diverse derivanti da
rapporti convenzionali;
b) contributi di enti, istituzioni,
sodalizi e benefattori;
c) proventi derivanti da
manifestazioni, iniziative e attività commerciali e produttive
"no profit", nei limiti consentiti
dalla legge;
d) contributi di privati, lasciti e
donazioni;
e) eventuali provvidenze previste da
leggi, atti amministrativi e/o progetti speciali per il perseguimento
delle finalità istituzionali;
f) altre entrate consentite.
ART. 10 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
1. L’esercizio sociale inizia l’uno
gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno si
delibera in ordine al bilancio consuntivo dell’esercizio decorso ed il
bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
3. I bilanci sono depositati in copia
nella sede della Consociazione unitamente alle relazioni annesse,
durante i trenta giorni che precedono la relativa assemblea e finchè
siano approvati; gli associati possono prenderne visione.
TITOLO II
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
ART. 11 – DIRITTI
1. Gli associati godono di tutti i
diritti della Consociazione, usufruiscono dei servizi da essa istituiti,
partecipano alle assemblee e sono i soli ad avere – in tale sede –
diritto di voto.
ART. 12 – OBBLIGHI
1. Gli associati sono obbligati
all’osservanza e al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi consociativi.
TITOLO III
ORGANI ED ORGANISMI
ART. 13 – INDIVIDUAZIONE
1. Sono organi centrali della
Consociazione:
a) l’assemblea nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di presidenza;
d) il presidente nazionale;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il collegio dei probiviri.
1. Sono organi territoriali della
Consociazione:
a) l’assemblea regionale;
b) il consiglio regionale;
c) l’assemblea provinciale;
d) il consiglio provinciale.
1. Sono organismi della Consociazione:
a) l’amministratore nazionale;
b) l’assistente spirituale nazionale;
c) il consulente sanitario nazionale;
d) il segretario nazionale.
CAPO I – ORGANI CENTRALI
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 14 – COMPOSIZIONE
1. L’assemblea nazionale è composta
dai legali rappresentanti dei gruppi associati fra i quali elegge il suo
presidente.
2. I componenti del consiglio
nazionale, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei
probiviri, l’assistente spirituale nazionale, il consulente sanitario
nazionale ed il presidente della Confederazione nazionale delle
Misericordie d’Italia hanno voto consultivo su tutte le questioni di
competenza dell’assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati
nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo
comma.
3. I componenti dell’assemblea aventi
diritto di voto deliberativo possono delegare la loro funzione a persona
iscritta al gruppo rappresentato o, in via subordinata, al
rappresentante di altro gruppo.
4. Il rappresentante di ciascun gruppo
non può essere portatore di più di una delega.
ART. 15 – CONVOCAZIONE
1. L’assemblea nazionale si riunisce
entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo dell’esercizio decorso e al bilancio preventivo
dell’esercizio successivo; si riunisce, altresì, ogni quattro anni per
il rinnovo degli organi centrali.
2. L’assemblea si riunisce altresì:
a) in ogni tempo su conforme
deliberazione del consiglio nazionale o del consiglio di presidenza;
b) su richiesta scritta e motivata di
almeno un decimo degli associati.
Nei casi di cui alle precedenti
lettere a) e b) deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti
da trattare.
1. L’assemblea nazionale si riunisce
di norma nel comune ove ha sede la Consociazione; le riunioni in sede
diversa sono deliberate dall’organo che ha disposto la convocazione. In
caso di convocazione ai sensi della lettera b) del precedente comma,
l’ammissibilità della richiesta e la sede per la riunione sono
deliberate dal consiglio di presidenza.
2. L’assemblea è convocata dal
presidente nazionale mediante avviso scritto contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti
da trattare; l’avviso deve essere spedito agli aventi diritto di
partecipazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ai legali rappresentanti dei gruppi l’avviso è spedito alla sede del
soggetto giuridico rappresentato.
3. Nello stesso avviso è fissata anche
per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario
previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione,
nel caso in cui la prima andasse deserta.
4. Il regolamento di esecuzione dello
statuto disciplina le modalità di partecipazione all’assemblea.
ART. 16 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni dell’assemblea
nazionale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la
metà dei componenti di cui al precedente articolo 14, primo comma; in
seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla
presenza di almeno un quarto dei componenti con voto deliberativo.
2. Il disposto di cui al comma
precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è
subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum
speciale.
ART. 17 – ATTRIBUZIONI
1. L’assemblea nazionale:
a) elegge il consiglio nazionale, il
collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri;
b) revoca gli organi di cui alla
precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
c) delibera in ordine ai bilanci
consuntivi e preventivi;
d) delibera sulle questioni di
carattere generale e di indirizzo programmatico;
e) delibera sulle modificazioni allo
statuto;
f) delibera l’approvazione dello
statuto tipo dei gruppi associati;
g) delibera sulle materie di cui al
successivo titolo V;
h) fissa – contestualmente alla
approvazione del bilancio preventivo - la ripartizione delle risorse
finanziarie, anche in relazione alle necessità di funzionamento degli
organi consociativi, determinandosi sulla proposta del consiglio
nazionale o sulla richiesta di almeno i due terzi dei componenti
dell’assemblea;
i) approva finanziamenti straordinari
a qualsiasi titolo richiesti;
j) approva impegni economici
pluriennali;
k) approva progetti ed indirizzi
specifici di politica associativa che vincolino tutte le strutture;
l) esercita ogni altra funzione
attribuitale dalla legge o dallo statuto.
ART. 18 – VALIDITA’ DELLE
DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni dell’assemblea
nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi.
2. Le modificazioni allo statuto sono
approvate dall’assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli
associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni relative allo
scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la
maggioranza prevista dall’articolo 21, terzo comma, del Codice Civile.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 19 – COMPOSIZIONE
1. Il consiglio nazionale è composto
da 15 membri eletti dall’assemblea nazionale con le modalità stabilite
dal regolamento di esecuzione dello statuto.
2. L’assistente spirituale nazionale,
il consulente sanitario nazionale, i presidenti dei consigli regionali
ed il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie
d’Italia hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del
consiglio nazionale, alle cui riunioni devono essere invitati nelle
forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo
comma.
ART. 20 – CONVOCAZIONE
1. Il consiglio nazionale si riunisce
ogni anno entro il 30 aprile per adottare il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell’esercizio
successivo da presentare all’assemblea nazionale.
2. Il consiglio nazionale può altresì
essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio
di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri
nazionali; deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da
trattare. Le riunioni postulate dal presente comma devono tenersi entro
trenta giorni dalla data della deliberazione o dall’acquisizione della
richiesta.
3. Il presidente spedisce l’avviso di
convocazione agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data
fissata per la riunione.
4. In caso di urgenza il termine di
cui al comma precedente è ridotto a cinque giorni ed entro gli stessi
termini può essere integrato l’ordine del giorno. In tali casi il
consiglio nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del
presupposto dell’urgenza.
5. Il consiglio nazionale si riunisce
di norma nel comune ove ha sede la Consociazione; le riunioni in sede
diversa sono deliberate dal consiglio di presidenza.
ART. 21 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni del consiglio nazionale
sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta
dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni
è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il disposto di cui al comma
precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è
subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum
speciale.
ART. 22 – ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio nazionale:
a) elegge, fra i suoi componenti, il
presidente nazionale, il vice presidente nazionale, tre membri del
consiglio di presidenza, il segretario nazionale e l’amministratore
nazionale;
b) propone alla competente autorità
ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale nazionale;
c) nomina il consulente sanitario
nazionale;
d) nomina i componenti del comitato
tecnico-scientifico;
e) nomina la commissione verifica
poteri;
f) nomina la commissione elettorale;
g) delibera in ordine alla pianta
organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
h) adotta i bilanci consuntivi da
sottoporre all’esame dell’assemblea;
i) adotta i bilanci preventivi da
sottoporre all’esame dell’assemblea;
j) delibera in ordine alla
convocazione dell’assemblea;
k) assume ogni provvedimento di
carattere generale inerente la vita e l’attività della Consociazione;
l) fissa le linee e gli interventi
riguardanti i rapporti con le altre associazioni di donatori di sangue e
con le istituzioni;
m) approva progetti di formazione,
informazione e comunicazione interni ed esterni alla Consociazione;
n) approva i regolamenti di
esecuzione, di amministrazione e di organizzazione;
o) conferisce, su proposta del
consiglio di presidenza e con le modalità stabilite dal regolamento di
esecuzione dello statuto, onorificenze, attestati e benemerenze;
p) nomina i delegati della
Consociazione determinandone le competenze e istituisce commissioni
permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di
rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei
componenti;
q) cura gli interessi della
Consociazione e, ove consentito, dei singoli associati, in ogni caso con
facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze
giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di
giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
r) esercita ogni altra funzione
attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri
atti amministrativi.
ART. 23 – VALIDITA’ DELLE
DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del consiglio
nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i
provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un
quorum speciale.
ART. 24 – DECADENZE E SURROGAZIONI
1. I membri che non partecipano senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio
nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione
dello statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio
nazionale a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di dimissioni, decadenza o
decesso di un consigliere nazionale, subentra chi ha riportato il
maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica
finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma
precedente sono deliberate dal consiglio nazionale e hanno effetto
immediato.
4. In caso di impossibilità a
procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri
complessivamente eletti, il consiglio nazionale è sciolto e rinnovato
dall’assemblea nella sua prima riunione utile.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 25 - COMPOSIZIONE
1. Il consiglio di presidenza è
composto dal presidente nazionale, dal vice presidente nazionale, dal
segretario nazionale, dall’amministratore nazionale e da tre membri
eletti dal consiglio nazionale nel suo seno.
2. L’assistente spirituale nazionale
ed il consulente sanitario nazionale hanno voto consultivo su tutte le
questioni di competenza del consiglio di presidenza, alle cui riunioni
devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei
componenti di cui al primo comma.
ART. 26 – CONVOCAZIONE
1. In relazione alle sue competenze,
il consiglio di presidenza è costituito in permanenza e può essere
convocato dal presidente in ogni momento anche con avviso telefonico e
contestuale comunicazione dell’ordine del giorno.
ART. 27 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni del consiglio di
presidenza sono valide se sono presenti almeno quattro componenti
compreso il presidente o chi ne fa le veci.
ART. 28 – ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio di presidenza:
a) attua le decisioni dell’assemblea e
del consiglio nazionale;
b) decide sulle domande di ammissione
dei nuovi gruppi;
c) cura la gestione amministrativa
ordinaria della Consociazione;
d) predispone i bilanci preventivi e
consuntivi;
e) coordina le attività degli organi
territoriali;
f) esamina gli atti degli organi
territoriali ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo
49;
g) propone al consiglio nazionale i
conferimenti di cui al precedente articolo 22, primo comma, lettera o);
h) mantiene rapporti con le autorità e
con le altre istituzioni ed organizzazioni a livello nazionale;
i) delibera in ordine alla
convocazione dell’assemblea;
j) segue gli aspetti tecnici relativi
alla legislazione nazionale in materia di sanità e volontariato;
k) adotta, assumendo motivatamente i
poteri sostitutivi d’urgenza e salvo ratifica del consiglio nazionale
nella sua prima riunione utile, le deliberazioni di cui all’articolo 22,
primo comma, lettere e), f), k), l), m), p), q) dello statuto;
l) compie tutti gli atti di
amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri
organi della Consociazione.
1. Il consiglio di presidenza può
assegnare incarichi ai singoli suoi componenti, ferma restando la
collegialità delle decisioni.
ART. 29 – VALIDITA’ DELLE
DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del consiglio di
presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i
provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un
quorum speciale.
ART. 30 – PERMANENZA IN CARICA
1. I membri del consiglio di
presidenza restano in carica fino a surrogazione.
2. Le dimissioni dei singoli membri
sono dirette al presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano
efficacia all’atto della ricezione della relativa raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. In caso di contemporanee dimissioni
che riducano il consiglio di presidenza a meno di quattro membri, il
presidente convoca – entro 10 giorni - il consiglio nazionale per le
necessarie surrogazioni.
IL PRESIDENTE
ART. 31 – FUNZIONI
1. Al presidente spettano la firma
sociale e la rappresentanza legale della Consociazione sia di fronte a
terzi che in giudizio.
2. Il presidente:
a) convoca l’assemblea, il consiglio
nazionale e il consiglio di presidenza;
b) presiede il consiglio nazionale e
il consiglio di presidenza;
c) sovrintende al funzionamento degli
uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i
provvedimenti che si rendono necessari;
d) esercita ogni altra funzione
attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri
atti normativi.
1. Il presidente è sostituito in tutte
le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento
contemporanei del presidente e del vice presidente, le relative funzioni
sono esercitate dal consigliere nazionale più anziano di età facente
parte del consiglio di presidenza con esclusione dell’amministratore
nazionale e del segretario nazionale.
ART. 32 – PERMANENZA IN CARICA
1. Il presidente resta in carica fino
alla nomina del nuovo presidente.
2. Le dimissioni del presidente sono
dirette al vice presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano
efficacia all’atto della ricezione della relativa raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o
decesso del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice
presidente.
4. Entro dieci giorni dal verificarsi
di uno degli eventi di cui al comma precedente, il vice presidente
convoca il consiglio nazionale per l’adozione del provvedimento di
nomina del nuovo presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
ART. 33 – COMPOSIZIONE
1. Il collegio dei revisori dei conti
è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall’assemblea.
2. Il presidente della Consociazione
indice e presiede la riunione di insediamento del collegio entro trenta
giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della
riunione il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio
presidente.
ART. 34 – FUNZIONI
1. Il collegio dei revisori dei conti:
a) controlla la gestione
amministrativa e finanziaria e riferisce sul controllo della cassa;
b) controlla la regolare tenuta delle
scritture e dei documenti contabili;
c) presenta al consiglio nazionale, al
termine di ogni anno, la relazione sul bilancio consuntivo da presentare
all’assemblea, avvalendosi anche delle relazioni dei collegi dei
revisori operanti presso i consigli regionali e provinciali.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 35 – COMPOSIZIONE
1. Il collegio dei probiviri è
composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
2. Il presidente della Consociazione
indice e presiede la riunione di insediamento del collegio entro trenta
giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della
riunione il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio
presidente.
ART. 36 – FUNZIONI
1. Il collegio dei probiviri esercita,
a richiesta di chi vi abbia interesse, l’attività giurisdizionale sulle
controversie tra gli organi della Consociazione, tra i componenti di
organi consociativi e l’organo di appartenenza, tra la Consociazione e
gli associati e tra i singoli associati in quanto tali fra loro.
2. Il ricorso avverso gli atti degli
organi consociativi deve essere proposto nel termine di sessanta giorni
dalla data di notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o
da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
3. Il collegio dei probiviri decide
preliminarmente sulla ammissibilità del ricorso; la decisione di merito
è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.
4. Le decisioni del collegio dei
probiviri sono vincolanti per le parti e sono impugnabili esclusivamente
secondo le norme del Codice di procedura civile.
CAPO II – ORGANI TERRITORIALI
L’ASSEMBLEA REGIONALE
ART. 37 – COMPOSIZIONE
1. L’assemblea regionale è l’organo di
riferimento della Consociazione sul territorio regionale ed è composta
dai legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel territorio
regionale.
2. I componenti dell’assemblea possono
delegare la loro funzione a persona iscritta al gruppo rappresentato o,
in via subordinata, al rappresentante di altro gruppo.
3. Il rappresentante di ciascun gruppo
non può essere portatore di più di una delega.
ART. 38 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI
1. L’assemblea regionale si riunisce
ogni quattro anni per la nomina del consiglio regionale e del collegio
dei revisori dei conti, composto da tre membri, al quale sono attribuite
– in relazione all’attività degli organi regionali – le funzioni di cui
al precedente articolo 34, primo comma, lettere a) e b).
2. L’assemblea è altresì convocata:
a) entro il trentun marzo di ogni anno
per deliberare in ordine al rendiconto contabile dell’esercizio decorso
corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Il provvedimento
dell’assemblea, con annessa relazione, è trasmesso – a cura del
presidente del consiglio regionale – al collegio nazionale dei revisori
dei conti per le finalità di cui al precedente articolo 34, primo comma,
lettera c) e per deliberare in ordine al bilancio di previsione del
successivo esercizio.
Il provvedimento dell’assemblea con
annessa relazione, è trasmesso – a cura del presidente del consiglio
regionale – all’amministratore nazionale per le finalità di cui al
successivo articolo 52, primo comma, lettera b);
b) in ogni tempo su conforme
deliberazione del consiglio regionale;
c) su richiesta scritta e motivata di
almeno un decimo dei suoi componenti.
1. Nei casi di cui alle precedenti
lettere b) e c) deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti
da trattare.
2. Per la validità delle riunioni e
delle deliberazioni si applicano gli articoli 16, primo comma e 18,
primo comma dello statuto.
3. Il regolamento di esecuzione dello
statuto disciplina le modalità di convocazione e di partecipazione
all’assemblea regionale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ART. 39 – COMPOSIZIONE
1. Il consiglio regionale è composto
da 7 membri eletti dall’assemblea regionale con le modalità stabilite
dal regolamento di esecuzione dello statuto.
2. Il consiglio regionale elegge nel
proprio seno il presidente, il vice presidente, l’amministratore e il
segretario, al quale compete la redazione dei verbali degli organi
regionali e – congiuntamente al presidente – la loro sottoscrizione.
3. L’assistente spirituale regionale e
il consulente sanitario regionale hanno voto consultivo su tutte le
questioni di competenza del consiglio regionale, alle cui riunioni
devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei
componenti di cui al primo comma.
ART. 40 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI
1. Il consiglio regionale si riunisce
altresì in ogni tempo su determinazione del presidente.
2. Per la validità delle riunioni e
delle deliberazioni si applicano gli articoli 21, primo
comma e 23 dello statuto.
3. Il regolamento di esecuzione dello
statuto disciplina le modalità di convocazione e di partecipazione al
consiglio regionale.
ART. 41 – ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio regionale:
a) ha rapporti con l’ente Regione nel
rispetto delle linee programmatiche della Consociazione con la quale
concorda manifestazioni ed iniziative;
b) designa i rappresentanti negli
organismi di rilevanza regionale;
c) cura rapporti con gli organi
provinciali e con i gruppi promuovendo consultazioni ed incontri per
l’aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a
carattere regionale;
d) dirime, in via conciliativa, le
controversie insorte fra organi omologhi di due o più province
ricomprese nella regione;
e) ha rapporti con le altre
associazioni a livello regionale;
f) costituisce i raggruppamenti e con
apposito regolamento ne determina le competenze e ne disciplina il
funzionamento;
g) propone alla competente autorità
ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale regionale;
h) nomina il consulente sanitario
regionale.
L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
ART. 42 – COMPOSIZIONE
1. L’assemblea provinciale è l’organo
di riferimento della Consociazione sul territorio provinciale ed è
composta dai legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel
territorio provinciale.
ART. 43 – ESTENSIONE DI NORME
1. Trova applicazione per l’assemblea
provinciale la disciplina stabilita agli articoli 37, commi secondo e
terzo, e 38 dello statuto.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ART. 44 – COMPOSIZIONE
1. Il consiglio provinciale è composto
da 7 membri eletti dall’assemblea provinciale con le modalità stabilite
dal regolamento di esecuzione dello statuto.
2. Il consiglio provinciale elegge nel
proprio seno il presidente, il vice presidente, l’amministratore e il
segretario, al quale compete la redazione dei verbali degli organi
provinciali e – congiuntamente al presidente – la loro sottoscrizione.
3. L’assistente spirituale provinciale
ed il consulente sanitario provinciale hanno voto consultivo su tutte le
questioni di competenza del consiglio provinciale, alle cui riunioni
devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei
componenti di cui al primo comma.
ART. 45 – ESTENSIONE DI NORME
1. Trova applicazione per il consiglio
provinciale la disciplina stabilita dall’articolo 40 dello statuto.
ART. 46 – ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio provinciale:
a) coordina l’attività associativa dei
gruppi in armonia con le linee programmatiche della Consociazione;
b) designa i propri rappresentanti
negli organi provinciali in conformità alle norme sull’organizzazione
dell’amministrazione provinciale;
c) ha rapporti con le altre
associazioni sedenti nel territorio di competenza;
d) raccoglie e trasmette alla
Consociazione, su apposito modello di rilevazione predisposto dal
consiglio di presidenza, i dati statistici annuali relativi alle
attività istituzionali dei gruppi di competenza;
e) coordina l’attività di promozione,
propaganda e formazione dei gruppi in conformità agli indirizzi
stabiliti dagli organi centrali della Consociazione;
f) riceve le domande di affiliazione
dei nuovi gruppi e le trasmette, con motivato parere, alla Consociazione
tramite il consiglio regionale;
g) ha rapporti con le altre
associazioni a livello provinciale;
h) dirime, in via conciliativa, le
controversie insorte fra gruppi ricompresi nella provincia;
i) propone alla competente autorità
ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale provinciale;
j) nomina il consulente sanitario
provinciale.
CAPO III – NORME GENERALI SUGLI ORGANI
ART. 47 – ELEGGIBILITA’ E DURATA DEGLI
ORGANI
1. Tutti gli organi della
Consociazione sono eletti a suffragio universale.
2. Sono eleggibili a componente degli
organi della Consociazione gli iscritti ai gruppi associati purché
abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo
anno d’età.
3. Tutti gli organi, in via ordinaria,
durano in carica quattro anni e si insediano entro trenta giorni dalla
proclamazione effettuata dal presidente del seggio elettorale al termine
delle operazioni di scrutinio.
ART. 48 – INCOMPATIBILITA’
1. I membri del collegio dei revisori
dei conti e del collegio dei probiviri non possono far parte dei
consigli centrali e territoriali.
2. L’incompatibilità di cui al comma
precedente sussiste altresì fra i due collegi.
3. La carica di membro del collegio
dei revisori dei conti e quella di membro del collegio dei probiviri
sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego
all’interno o in rappresentanza della Consociazione.
4. I membri dei consigli regionali e
provinciali non possono far parte del consiglio nazionale;
l’incompatibilità sussiste altresì tra la carica di consigliere
regionale con la carica di consigliere provinciale.
5. Chi ricopre cariche politiche e/o
sindacali non è eleggibile negli organi della Consociazione.
ART. 49 – EFFICACIA DEGLI ATTI DEGLI
ORGANI TERRITORIALI
1. Gli atti di straordinaria
amministrazione e gli schemi di convenzione approvati dagli organi
territoriali sono sottoposti all’esame del consiglio di presidenza entro
trenta giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la
compatibilità con lo statuto ed i regolamenti della Consociazione.
2. La verifica di cui al precedente
comma non può estendersi al merito del provvedimento.
3. Nel caso in cui il consiglio di
presidenza fosse orientato in senso negativo, il provvedimento di
incompatibilità è pronunciato previa audizione del presidente
dell’organo interessato.
4. I rapporti nascenti dagli atti di
cui al presente articolo sono imputati alla Consociazione e sono da
questa sottoscritti tramite il presidente nazionale che ha facoltà, di
volta in volta, di delegare la funzione al presidente del competente
organo territoriale.
ART. 50 – MODALITA’ DI ELEZIONE E
SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
1. Il regolamento di esecuzione dello
statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione
degli organi della Consociazione nel rispetto dei principi di
democraticità che consentano la partecipazione degli associati sotto il
duplice profilo di elettorato attivo e passivo.
ART. 51 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
DI PERSONE ESTRANEE ALL’ORGANO
1. Con le modalità previste dal
regolamento di esecuzione dello statuto e al solo scopo di riferire su
specifici argomenti, alle riunioni degli organi centrali collegiali
possono partecipare, durante il dibattito, persone estranee agli stessi.
2. Sempre con le modalità di cui al
regolamento di esecuzione dello statuto, alle riunioni degli organi
collegiali centrali o – se del caso – alla trattazione di singoli
argomenti in discussione, è consentita la partecipazione – in qualità di
uditori – di persone estranee all’organo in questione, purché iscritte
ai gruppi associati.
3. La partecipazione di estranei alle
riunioni degli organi territoriali sono disciplinate da ciascun
consiglio regionale e da ciascun consiglio provinciale con regolamenti
resi efficaci ai sensi del precedente articolo 49.
CAPO IV – ORGANISMI
ART. 52 – L’AMMINISTRATORE NAZIONALE
1. L’amministratore nazionale:
a) dirige e cura l’amministrazione e
la contabilità della Consociazione;
b) raccoglie le proposte degli organi
territoriali e predispone il bilancio di previsione;
c) acquisisce i rendiconti degli
organi territoriali e predispone il bilancio consuntivo;
d) gestisce il fondo di economato di
cui rende il conto al consiglio di presidenza;
e) tiene i rapporti con gli Istituti
di credito mediante emissione di ordinativi di incasso e pagamento che
sottoscrive congiuntamente al presidente nazionale o suoi eventuali
delegati.
ART. 53 – L’ASSISTENTE SPIRITUALE
NAZIONALE
1. L’assistente spirituale nazionale:
a) cura che gli indirizzi generali
della Consociazione si mantengano aderenti all’ispirazione cristiana e
opera affinché si incrementi il contributo del mondo cristiano alla
donazione del sangue, degli organi e del sangue midollare;
b) presiede alla formazione spirituale
del movimento e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali degli
organi territoriali e dei gruppi associati;
c) partecipa, con voto consultivo,
alle riunioni dell’assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del
consiglio di presidenza.
ART. 54 – IL CONSULENTE SANITARIO
NAZIONALE
1. Il consulente sanitario nazionale:
a) indica ed elabora i criteri
generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi sanitari ed
effettua i connessi controlli;
b) tiene rapporti con i consulenti
sanitari degli organi territoriali e dei gruppi associati;
c) partecipa, con voto consultivo,
alle riunioni dell’assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del
consiglio di presidenza.
ART. 55 – IL SEGRETARIO NAZIONALE
1. Il segretario nazionale:
a) coordina gli addetti agli uffici
della Consociazione;
b) rilascia copia degli atti;
c) redige e sottoscrive, unitamente al
presidente della riunione, i verbali dell’assemblea, del consiglio
nazionale e del consiglio di presidenza;
d) esercita le ulteriori funzioni
attribuitegli dai regolamenti.
1. In caso di assenza e/o impedimento
del segretario nazionale, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal
componente designato dagli intervenuti all’inizio della seduta.
ART. 56 – ASSISTENTE SPIRITUALE E
CONSULENTE SANITARIO DEGLI ORGANI TERRITORIALI
1. Gli assistenti spirituali e i
consulenti sanitari degli organi territoriali esercitano, - nell’ambito
del territorio di competenza - rispettivamente, le funzioni di cui
all’articolo 53, primo comma, lettera a) e all’articolo 54, primo comma,
lettera a) del presente statuto, adeguandosi agli indirizzi degli
omologhi organismi nazionali ai quali riferiscono annualmente in ordine
all’attività svolta.
TITOLO IV
CAUSE DI CESSAZIONE DI APPARTENENZA
ALLA CONSOCIAZIONE
ART. 57 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI
ASSOCIATO
1. Gli associati cessano di
appartenere alla Consociazione per recesso, per decadenza, per
esclusione e per estinzione.
ART. 58 – RECESSO
1. In aggiunta ai casi previsti dalla
legge, può recedere l’associato che:
a) abbia perduto i requisiti per
l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di
partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
1. Il recesso può essere esercitato in
ogni momento.
2. La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata al consiglio nazionale con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,
purché sia fatta almeno tre mesi prima.
ART. 59 – DECADENZA
1. La decadenza è pronunciata dal
consiglio nazionale nei confronti dell’associato che:
a) abbia perduto i requisiti per
l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di
partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
1. Le deliberazioni adottate in
materia di decadenza devono essere comunicate all’associato destinatario
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 60 – ESCLUSIONE
1. In aggiunta ai casi previsti dalla
legge, l’assemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei
presenti, l’associato che:
a) non osservi le disposizioni
statutarie o regolamentari oppure le deliberazioni legalmente adottate
dai competenti organi consociativi;
b) svolga o tenti di svolgere – in
proprio e/o tramite terzi – attività contraria o in concorrenza con gli
interessi consociativi.
1. Le deliberazioni in materia di
esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il consiglio di
presidenza abbia invitato l’associato – mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento – a regolarizzare la propria posizione;
l’esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi
dal ricevimento di detto invito e sempre che l’associato si mantenga
inadempiente.
ART. 61 – SOSPENSIONE
1. Nelle ipotesi che comportano
l’esclusione, il consiglio di presidenza può adottare nei confronti
dell’associato un provvedimento di sospensione per un periodo non
superiore a sei mesi, previa contestazione degli addebiti ed
acquisizione delle controdeduzioni.
2. Il provvedimento di cui al
precedente comma, con la indicazione dei fatti e dei motivi che gli
hanno dato origine, deve essere comunicato all’associato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 62 – ESTINZIONE
1. L’assemblea prende atto delle
estinzioni degli associati.
ART. 63 – CONSEGUENZE DELLA PERDITA
DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
1. L’associato che per qualsiasi
motivi cessi di far parte della Consociazione non può chiedere la
ripetizione di quanto introitato dalla Consociazione stessa in relazione
alla attività da esso svolta, né ha alcun diritto sul patrimonio della
Consociazione.
TITOLO V
LIQUIDAZIONE DELLA CONSOCIAZIONE E
DEVOLUZIONE DEI BENI
ART. 64 – LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento della Consociazione
è deliberato dall’assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati ai sensi del terzo comma dell’articolo 21 del Codice
Civile.
2. In caso di dichiarazione di
estinzione o di scioglimento, l’assemblea nomina uno o più commissari
liquidatori determinandone i poteri; qualora l’assemblea non vi dovesse
provvedere, la nomina è effettuata dalla competente autorità
giudiziaria.
ART. 65 – DEVOLUZIONE DEI BENI
1. I beni della Consociazione
residuati alla chiusura della liquidazione sono devoluti, con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma
dell’articolo 21 del Codice Civile, secondo le disposizioni
dell’assemblea che ha deliberato lo scioglimento; in carenza di tali
disposizioni provvede la competente autorità.
TITOLO VI
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
ART. 66 – MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Le proposte di modifica dello
statuto sono proposte all’assemblea:
a) dal consiglio nazionale che
delibera a maggioranza assoluta di voti;
b) da un decimo degli associati.
1. La definizione della Consociazione
di cui al precedente articolo 3, primo comma, non può essere oggetto di
revisione statutaria.
ART. 67 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
1. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente statuto, il consiglio nazionale approva
il regolamento di esecuzione contenente norme attuative e di dettaglio.
ART. 68 – RINVIO
1. Per quanto non contemplato nel
presente statuto si osservano le norme del Codice Civile, quelle del
Codice di diritto canonico e ogni altra disposizione di legge in
materia.
ART. 69 – ABROGAZIONE DI NORME
1. E’ abrogato lo statuto approvato
per rogito del notaio Lo Schiavo repertorio 6696 registrato a Prato il
10.11.1989 al n° 4712 vol. 40, modificato:
a) per rogito del notaio Lo Schiavo
con atto registrato a Prato il 16.02.1993 al n° 713 vol. 8;
b) per rogito del notaio Lo Schiavo
con atto registrato a Prato il 30.05.1994 al n° 2464 vol. 25;
c) per rogito del notaio Lo Schiavo
con atto registrato a Prato il 16.10.1997 al n° 4512 vol. 46.
2. Le parti dello statuto di cui al
precedente comma che disciplinano le attività dei gruppi associati
conservano la loro efficacia fino al recepimento dello statuto tipo
approvato dall’assemblea ai sensi del precedente articolo 17, primo
comma, lettera f).
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente statuto entra in vigore
con l’approvazione dell’autorità governativa ai sensi dell’articolo 16
del Codice Civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo 67, i
competenti organi della Consociazione adottano i provvedimenti
funzionali alla elezione del consiglio nazionale, del collegio dei
revisori dei conti, del collegio dei probiviri, dei consigli regionali e
dei consigli provinciali; gli attuali organi restano in carica
nell’attuale composizione fino al rispettivo rinnovo.
3. Il consiglio di presidenza è
autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si
rendessero necessarie in relazione ad eventuali rilievi della competente
autorità governativa attinenti l’intero articolato con esclusione delle
norme fondamentali concernenti la definizione della Consociazione, le
sue finalità e la sua organizzazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Agerola primo ottobre duemila.